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Counseling Day 2023


 
Per i professionisti senz’albo parte la sfida della qualità. Chi sceglierà di specializzarsi e certifi care le proprie competenze e abilità, avrà più appeal sui clienti, che da oggi hanno la possibilità di controllare su internet l’identikit del professionista e scegliere il migliore. Sono le principali novità introdotte dalla legge sulle professioni non regolamentate (n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013), entrata in vigore lunedì 11 febbraio.

Già, perché la normativa, di fatto, non crea nuovi obblighi per gli oltre tre milioni di lavoratori, autonomi e dipendenti che, secondo il Censis, esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi professionali. L’unico nuovo adempimento è la trascrizione, su ogni documento, dei riferimenti della nuova legge.

Per il resto, la legge introduce una sorta di «graduatoria» di professionisti, che da oggi hanno la possibilità di scegliere il proprio livello di qualità. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia per i senz’albo e per le associazioni.

Cosa cambia per il professionista. Come detto, l’unico obbligo che da oggi vale per tutti i professionisti, che siano iscritti o meno a un’associazione, è l’indicazione, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, del riferimento, quanto alla disciplina applicabile, degli estremi della nuova legge. L’inadempimento rientra infatti tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo). Il professionista che invece deciderà di iscriversi a un’associazione dovrà chiaramente sottostare a una serie di obblighi aggiuntivi previsti dalla legge: il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente, che le associazioni sono a loro volta obbligate a garantire e controllare.

L’autoregolamentazione. Il professionista, che sia o meno iscritto a un’associazione, può decidere se sottoporsi al procedimento di autoregolamentazione e qualifiazione della propria attività. La qualificazione della prestazione professionale si basa infatti, per legge, sulla conformità della medesima alla normativa tecnica Uni, che individua requisiti, competenze, modalità di esercizio dell’attività e di comunicazione verso l’utente, costituendo così i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. In pratica, per fare un esempio, un tributarista, che sia iscritto o meno a un’associazione, potrà richiedere la certificazione di uniformità alla normativa tecnica relativa alla propria professione preparata da Uni, sottoponendosi a un’istruttoria sul proprio curriculum e attività professionale svolta da un ente accreditato.

Cosa cambia per le associazioni. Per le associazioni, invece, la legge istituisce diversi nuovi adempimenti, distinguendo tra quelle che non possono autorizzare gli associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione quale marchio di qualità, e quelle che invece scelgono di poterlo fare. In pratica, per tutte le associazioni valgono da oggi gli obblighi di pubblicizzare sul proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore. Vale a dire: l’atto costitutivo e lo statuto, l’identificazione precisa delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, la composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, la struttura organizzativa, i requisiti per la partecipazione e l’assenza di scopo di lucro. Le associazioni che invece decidono di diventare «marchio di qualità» dovranno, inoltre, rendere disponibili ai prestatori e ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli attestati di qualità, informando contestualmente il ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008, del parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008 (art. 81, dlgs n. 59/2010). Mentre, riguardo ai contenuti degli elementi informativi, l’associazione dovrà rendere noti: il codice di condotta con la previsione di sanzioni adeguate, l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente, le sedi dell’associazione sul territorio, in almeno tre regioni, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, l’eventuale possesso di un sistema di certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma Uni, le garanzie attivate a tutela dell’utente.

titolo: Senz'albo al test della qualità
autore/curatore: Gabriele Ventura
fonte: Italia Oggi
data di pubblicazione: 11/02/2013
tags: associazioni professionali, uni, colap, bollino qualità

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